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Le indicazioni dell’Inps sulle procedure in caso di congedo per figlio in quarantena o in Dad, isolamento volontario, assenze dal lavoro, diritti dei lavoratori fragili. Quali sono le procedure nel caso in cui un figlio sia in quarantena per un contatto avvenuto al di fuori della scuola o di ordinanze nazionali o locali che estendono la didattica a distanza? Che cosa succede nel caso in cui un lavoratore, anche qualora esentato, decidesse comunque di effettuare un isolamento volontario? Quali i passaggi e i diritti per i lavoratori fragili? Sono, questi, alcuni aspetti legati al Covid-19 in continua evoluzione e, proprio di recente, ci sono state nuove prese di posizioni da Inps, con ulteriori istruzioni. Vale la pena fare un punto sugli ultimi aggiornamenti.
Quarantena dei figli a scuola e fuori: in quali casi è riconosciuto il congedo?
Il congedo parentale per quarantena dei figli, come si ricorderà, è stato normato da Inps in una circolare di settembre, ma, di recente, è stato soggetto ad aggiornamenti, con la possibilità di fruire degli strumenti previsti anche qualora il contatto con caso positivo sia avvenuto in contesto extra scolastico. Innanzitutto, in generale, va ricordato che il congedo può essere fruito se il figlio è minore di 14 anni e la mansione del lavoratore non possa essere svolta in smart working. La quarantena deve comunque essere disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl. Per i giorni di congedo l’indennità è del 50% dello stipendio, ma in ogni caso può essere fruito da uno solo dei due genitori. Se uno dei due genitori non lavora o è in smart working – anche non legato alla quarantena dei figli – non sarà possibile fruire dello strumento. Per figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni il genitore ha diritto all’astensione dal lavoro, ma senza corresponsione di retribuzione o indennità. A questo impianto, a ogni modo, con la circolare n. 132 del 20 novembre, dall’Inps sono state fornite ulteriori istruzioni.
Tra le novità – che derivano dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020 – c’è la possibilità di fruire del congedo, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche laddove il contatto si sia verificato in attività extra-scolastiche. In particolare, questo può essere riconosciuto per contatto «nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche». Tale possibilità è operativa a partire dal 14 ottobre, ma per poterne fruire è necessaria la disposizione da parte della Asl. Il secondo elemento importante che emerge dalla circolare è «la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi del congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza. Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche. Si specifica che tale congedo può essere fruito solo a partire dal 29 ottobre – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020». Per quanto riguarda, infine, le modalità di presentazione delle domande l’Istituto ricorda che «le istanze vanno inviate telematicamente tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), il Contact center integrato, i patronati».
Lavoratori fragili: lavoro agile è modalità ordinaria, anche con mansioni diverse
Un’ulteriore novità recente, sempre arrivata da Inps, ha riguardato i lavoratori fragili. Come ricordato da una recente Sedivanews, «un emendamento inserito in extremis nella legge di conversione del Decreto Agosto ha stabilito che, a partire dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, lo smart working è la modalità “ordinaria” di esecuzione di lavoro per tutti i “lavoratori fragili”, ai quali dunque il lavoro agile spetta di diritto, anche se con mansioni diverse da quelle svolte in precedenza – qualora non compatibili con il lavoro agile -ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. I lavoratori fragili devono produrre una certificazione specifica, rilasciata dai competenti organi medico-legali, circa l’inclusione della loro patologia tra quelle che identificano la categoria».
Per la quarantena volontaria non c’è indennità di malattia
Infine, un altro aspetto importante che di recente è stato chiarito riguarda l’indennità di malattia nel caso in cui «un lavoratore decida di mettersi in quarantena spontaneamente, isolandosi in casa autonomamente, in via precauzionale». Come si legge in un approfondimento della Fondazione dei consulenti del lavoro «in questi casi non c’è diritto alla malattia in quanto non ci si trova in presenza di un provvedimento disposto da un operatore della sanità pubblica che certifichi questo stato. La prassi Inps, infatti, riconosce il trattamento nel caso in cui la quarantena o la sorveglianza sanitaria siano state certificate e disposte dalla Asl e dal medico di base. Laddove ve ne fosse comunque la necessità, la soluzione per le aziende potrebbe essere quella di attingere alla CIG Covid, specificatamente prevista dal legislatore per sopperire a questa impossibilità di rendere la prestazione, o in alternativa, prevedere lo smart working laddove possibile per la mansione svolta».
Fonte: Farmacista33