CHI ESERCITA ABUSIVAMENTE LA PROFESSIONE DI DENTISTA PAGA I DANNI AL PAZIENTE

- Adv -

Per i pazienti è possibile denunciare il dentista abusivo che li ha sottoposti a varie terapie senza i requisiti di legge, in quanto l’esercizio abusivo della professione Medica ed Odontoiatrica provoca danni risarcibili non solo allo Stato ma anche ai pazienti danneggiati. Lo stabilisce la Cassazione (n 3996) del 4 febbraio del 2005). Condanna il falso dentista al risarcimento dei danni non solo nei confronti dello Stato, ma anche nei confronti dei pazienti eventualmente danneggiati, nel corso dell’esercizio abusivo della professione.

A questo punto è doveroso ricordare chi è il Dentista e chi è l’Odontotecnico:

DENTISTA

Il laureato in Medicina Chirurgia immatricolato prima del 28 giugno 1980 od anche tra l’anno accademico 1980-1981 e quello tra 1984-1985 con superamento della prova attitudinale di cui al D.Lgs.386/1998, abilitato e iscritto all’Albo Provinciale degli odontoiatri.

Il laureato in Medicina e Chirurgia con la Specializzazione in Odontostomatologia (chirurgia odontostomatologica, ortognatodonzia) immatricolato fino all’anno 1984-85 e iscritto all’Albo Provinciale degli odontoiatri.

Il laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria, abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo Provinciale degli odontoiatri dal 2018 su dichiarazione del Ministero della Sanità può essere chiamato Medico Odontoiatra.(la laura in odontoiatria e protesi dentaria è stata istituita nel 1980).

ODONTOTECNICO

Figura rientrante nell’ambito delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (corte costituzionale n.423 del 2006, è, a norma dell’art.11 cd.31 maggio 1928, n.1334, abilitato” unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite dal Medico Chirurgo (riferito all’epoca della legge) attualmente dall’Odontoiatra. Va pertanto ribadito che, essendo escluso ogni rapporto diretto tra paziente e odontotecnico, fosse anche di sola ispezione del cavo orale, risponde del reato di esercizio abusivo della professione di Odontoiatra, di cui all’art.348 di C.P. l’odontotecnico che esegua direttamente la rilevazione delle impronte dentarie del paziente.

CONCLUSIONI

La prima cosa che deve fare il paziente è verificare se è un Odontoiatra o un Odontotecnico chi effettua la visita. Ogni Odontoiatra deve tenere esposta la Laurea e l’Abilitazione negli Studi Privati, mentre nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale deve tenere un tesserino attaccato al camice con foto e qualifica. Se si entra in uno studio dentistico e non si nota la Laurea e l’Abilitazione e nasce qualche sospetto, basta andare sul sito della FNOMCEO e digitare il nome e si scopre se è realmente un Odontoiatra. Certamente se un paziente entra in uno studio Odontoiatrico e viene visitato da una persona che non possiede i titoli abilitativi deve rivolgersi immediatamente all’autorità giudiziaria.

Titolare dell’omonimo studio odontoiatrico con sede in Fermo, nelle Marche. Protesi fissa, protesi mobile, impiantologia, chirurgia orale e ortodonzia sono le principali attività svolte. Nato nel 1964, si è specializzato in odontoiatria forense. Laurea in Odontoiatria presso univpm Ancona 2)Per 15 anni odontoiatra nella medicina Penitenziaria,carcere Montacuto,Marino del Tronto,Barcaglione Specialista Ambulatoriale presso AST Ancona 3)libero professionista come Odontoiatra Forense e Legale e delle Assicurazioni in Fermo 4)Collaborazioni con Avvocati,Medici Legali Compagnie di Assicurazioni. Relatore in varie conferenze sia in Italia che all’estero, 5)Autore di molte pubblicazioni di Odontoiatria Forense e Legale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui